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01 Febbraio 2012 ore 18:30
Bianco: processo "contributi cenere", la soddisfazione della difesa

Bianco: processo "contributi cenere",  la soddisfazione della difesa

La difesa (studio del Prof. Giovanni Grasso) del senatore Enzo Bianco, parte civile costituita nel processo per la vicenda dei rimborsi INPDAP illegittimamente erogati ai dipendenti del Comune di Catania a seguito dei fenomeni eruttivi e sismici dell’Etna del 2001 e 2002 (cosiddetti "contributi cenere"), esprime «soddisfazione per la particolare fermezza» con cui la II sezione della Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’On. Scapagnini alla pena di anni due e mesi 6 di reclusione, oltre che al risarcimento del danno, quantificato in € 50.000, in favore del Sen. Enzo Bianco.

La Corte, nell’articolata motivazione alla decisione, ha rilevato che gli imputati hanno «strenuamente ricercato ed attuato una soluzione chiaramente esclusa dal tenore dei provvedimenti normativi in materia, e chiaramente orientata, per tempi e modalità, a consentire un rimborso illegittimo, con uguale ingiusto vantaggio patrimoniale dei dipendenti comunali, tre/quattro giorni prima dello svolgimento della tornata elettorale che vedeva il Sindaco Scapagnini e gli altri appellanti ricandidarsi per un altro mandato».

La Corte si è duramente soffermata, sulla sussistenza del dolo intenzionale in capo al Sindaco Scapagnini, sottolineando «la rilevanza probatoria della spasmodica ricerca da parte dello Scapagnini delle soluzioni giuridiche più assurde per consentire la celere erogazione delle somme», e, in particolare, del provvedimento con il quale quest’ultimo aveva imposto al Ragioniere Generale che aveva bloccato il pagamento dei mandati autorizzati con le delibere incriminate, di dare immediata attuazione agli stessi perché, rileva la Corte «ad ogni costo le somme dovevano essere date ai dipendenti comunali subito solo perché due giorni dopo si sarebbe votato».

La decisione che ha rigettato la richiesta di riduzione di pena avanzata dal Procuratore Generale, sul presupposto dell’insussistenza del reato elettorale, ha invece accolto le prospettazioni della difesa del Sen. Bianco che aveva, in particolare, sottolineato come la sussistenza di una "elargizione", rappresentata dall’illegittimo rimborso di somme ai dipendenti comunali, così come riconosciuto dal Giudice di prime cure, confermasse la sussistenza del reato elettorale di cui all’art. 95 DPR 361/57.

Sulla scorta di tali premesse la Corte ha, altresì, confermato le statuizioni civili della sentenza del Tribunale, rilevando che «appare evidente il danno provocato alla parte civile, immediato ed evidente danno nei confronti del Sen. Enzo Bianco, candidato alla carica di sindaco (oltre che di consigliere comunale), le cui chances di elezione, pur fortemente accreditate, come ben dimostravano gli esiti dei sondaggi cui lo stesso sindaco ed il teste D’Urso hanno fatto esplicito riferimento, sono state notevolmente compromesse» poiché l’aver attribuito «a circa seimila dipendenti comunali (che vanno considerati come elettori collegati e capaci di influenzare i relativi familiari e congiunti), due giorni prima delle elezioni comunali, le somme di cui alle delibere più volte citate, ha realizzato un’erogazione straordinaria da ritenersi elargizione con cui hanno seriamente leso la tutela penale apprestata dalla norma penale in questione all’interesse della collettività di garantire la libertà della consultazione elettorale, tutelando il libero e non condizionato esercizio della manifestazione della volontà dell’elettore nell’espressione del diritto di voto (primario bene della democrazia)». La somma oggetto del risarcimento riconosciuto al Sen. Bianco era stata, già in primo grado, destinata ad opere di beneficenza per i ragazzi del quartiere di Librino.






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