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Cronache - Primo Piano

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22 Gennaio 2012 ore 14:58
Blocchi stradali: il codacons presenta esposto alle procure


Sui blocchi stradali che hanno paralizzato la Sicilia per tutta la settimana interviene ancora il CODACONS che ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di tutte le province siciliane per verifcare la sussitenza di eventuali comportamenti che abbiano dato luogo a reati. In tal senso, afferma il CODACONS, si appalesa un' interruzione di pubblico servizio e, come si rileva dalle principali testate giornalistiche un aumento dei prezzi dei prodotti e lo sviluppo di un mercato nero della benzina. In particolare il Decreto Legislativo 66/48 stabilisce che chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra. Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma. Il codice penale all'art. 340 stabilisce che chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. L'art. 515 del codice penale recita che chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103. Ancora l'art. 516 del codice penale afferma che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032. E' stato enorme il danno per i consumatori siciliani costretti a subire le conseguenze dei blocchi che hanno impedito il normale approvvigionamento di merce nei mercati e di carburante presso i distributori; oggi sono costretti a file chilometriche per benzina e gasolio. Per il CODACONS la Magistratura deve accertare i comportamenti meritevoli di sanzioni penali.






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